STATUTO
“TREK & TALK Associazione culturale di Promozione Sociale”
Premessa
1 È costituita l’Associazione “TREK & TALK Associazione culturale di Promozione Sociale”, in breve “TREK & TALK ”, avente la natura di associazione di promozione sociale ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. del Codice civile e della normativa in materia (d’ora in avanti anche “Associazione").
2 L’Associazione “TREK & TALK Associazione culturale di Promozione Sociale”, nel perseguimento dei propri scopi, si ispira al principio democratico di partecipazione all’attività di promozione sociale da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e l’elettività delle cariche associative.
3 L’Associazione “TREK & TALK Associazione culturale di Promozione Sociale” accetta di conformarsi incondizionatamente ai principi dell’ordinamento generale nonché allo Statuto e ai regolamenti dell'Ente di Promozione Sociale presso cui intenderà affiliarsi.
Art. 1 – Denominazione sociale
1 L’Associazione assume la denominazione di “TREK & TALK ” (d’ora in avanti detta anche Associazione).
2 L’Associazione farà uso dell’indicazione di “associazione di promozione sociale” o di “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.
3 L’inserimento dell’acronimo “APS” nella denominazione sociale e l’utilizzo dell’indicazione di “associazione di promozione sociale” o di “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico sono subordinati all’iscrizione dell’Associazione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).
Art. 2 – Scopi e Attività
1 L’Associazione “TREK & TALK ” non ha scopo di lucro ed è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Scopo dell’Associazione è lo svolgimento di attività nel settore della tutela e valorizzazione dell’ambiente naturale. L’associazione, per il raggiungimento degli scopi sociali, fa riferimento all’art. 5 D.Lgs 117/2017 lettere:
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
e) interventi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.
A tal fine l’Associazione intende:
Svolgere e promuovere azioni di divulgazione volte a salvaguardare l’ambiente diffondere una cultura che contempli il rispetto della natura, della biodiversità, delle specie viventi e non viventi, dei rapporti tra essi, dei ritmi biologici propri degli ecosistemi e più in generale di tutto il capitale naturale del nostro pianeta;
Organizzare e promuovere attività outdoor sostenibili, attività didattiche e corsi;
Organizzare escursioni con Guida Ambientale professionista come momento esperienziale per i soci e non, col fine di conoscere la Natura promuovendo un turismo ecosostenibile;
Progettare, organizzare e svolgere ricerche, studi, eventi e azioni di stampo culturale, turistico, naturalistico e scientifico autonomamente o in collaborazione, convenzione con enti pubblici e organismi privati/associazioni;
Organizzazione incontri, eventi, manifestazioni, viaggi, gite e più in generale momenti di aggregazione e socializzazione;
Produrre strumenti audiovisivi, multimediali e quant’altro sia utile per favorire l’approfondimento tecnico e divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico, di tutti gli argomenti e le attività oggetto delle finalità dell’associazione;
Cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale, operano in difesa e nel rispetto della dignità umana, della pace, dell’ambiente, della natura e per la solidarietà tra gli uomini e i popoli.
2 Inoltre, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l’Associazione:
promuove e sviluppa sani stili di vita attivi e sostenibili, attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, finalizzate al contrasto della sedentarietà e alla proposta di modelli “dinamici” adattati alle esigenze di tutti e di ciascuno e alle diverse fasce di età;
si propone di indirizzare i giovani alle attività di conoscenza e di apprendimento attraverso le attività associative al fine di favorire l'inserimento in attività occupazionali e/o di lavoro, sviluppando occasioni ed opportunità di volontariato e di apprendimento non formale;
sostiene e promuove l’integrazione degli stranieri nel proprio circuito associativo quali soggetti portatori di diritti, nel rispetto delle norme vigenti, tramite l’organizzazione di eventi, attività e manifestazioni;
3 L’Associazione può altresì svolgere le proprie attività anche mediante l’acquisizione, conduzione in locazione e gestione di impianti, aree e strutture per l’organizzazione e la pratica delle attività precedentemente elencate;
4 L'Associazione potrà anche proporre attività ludico-sportive-ricreative, quali corsi di yoga, ginnastica posturale, rieducazione propriocettiva e tutte quelle attività propedeutiche alla pratica dell'outdoor;
5 In qualità di associazione di promozione sociale, le attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dall’Associazione in favore degli associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 35, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L’Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, solo laddove sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 36, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
6 L’Associazione potrà svolgere anche attività diverse, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale secondo criteri e limiti definiti dall’art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dalle relative disposizioni attuative, quali, a titolo esemplificativo:
Promozione, diffusione e organizzazione di attività di prevenzione e sicurezza in ambito ambientale;
Promuovere e favorire il consumo critico, la diffusione di prodotti biologici, naturali, eco compatibili ed a km 0;
Stipulare convenzioni e/o accordi di qualsiasi tipo con altre Associazioni o con Terzi al fine di migliorare le opportunità di sviluppo degli associati e dell’Associazione;
Effettuare attività commerciali e produttive, sia rivolte ai soci che a terzi, aziende, enti pubblici e privati, purché accessorie e strumentali ai fini istituzionali per il raggiungimento degli scopi sociali.
Inoltre, è demandata all’Assemblea dei soci ogni qualvolta sia ritenuto necessario, l' eventuale individuazione di ulteriori attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei limiti e condizioni precedentemente menzionati.
7 L’Associazione può esercitare altresì l’attività di raccolta fondi ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e per aiuti umanitari o più in generale per scopi benefici.
L’attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
Art. 3 – Durata e sede
1 L’Associazione ha durata illimitata.
2 L’Associazione ha sede legale in Via Principessa Clotilde n.3 nel Comune di Torino.
3 Il trasferimento della sede legale nello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
Art. 4 – Adesione all'Associazione
Chiunque ne condivida i principi e le finalità. può aderire all’associazione, associandosi ad essa. L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. L’Associato è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell'Associazione, accettando le regole del presente Statuto e dello statuto dell'Ente di Promozione Sociale a cui l'Associazione è affiliata, condividendone attività, progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge. Si può aderire anche solo in qualità di tesserato, senza esserne un associato. Il tesserato è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell'Associazione, accettando le regole del presente Statuto e dello statuto dell'Ente di Promozione Sociale cui l'Associazione è affiliata, per partecipare all’attività da essa organizzata. Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, indicando nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail, e dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali. Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la potestà genitoriale. Con la domanda di adesione, si elegge domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione. Il Consiglio Direttivo può delegare il suo Presidente a formalizzare l'ammissione, che dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte. La tessera ha valore annuale. Gli associati e i tesserati rinnovano la loro adesione tramite il rinnovo del tesseramento. Nel caso di rigetto della domanda, le motivazioni devono essere comunicate all'interessato entro sessanta giorni. L'interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile. La quota sociale corrisposta rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte. Le modalità e le condizioni di associazione e tesseramento e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono disciplinate dal codice civile e da regolamenti specifici. Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa. Lo status di tesserato viene meno con il mancato rinnovo del tesseramento.
Art. 5 – Diritti e obblighi degli associati e dei tesserati non associati
Gli associati hanno diritto:
a concorrere all'elaborazione del programma dell’Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l’adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale; a partecipare alle assemblee;
ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
ad approvare i bilanci; ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi.
È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all’elettorato attivo e passivo, di votare nelle assemblee, di eleggere gli organi sociali e di esservi eletti, tutti gli associati maggiorenni in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età. Sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la potestà genitoriale, che ha diritto esclusivamente all’elettorato attivo.
I tesserati non associati hanno diritto:
a partecipare alle attività dell’Associazione per le quali si sono tesserati e a quelle degli Enti a cui l’Associazione è affiliata, previo l’adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale.
Art. 6 – Doveri degli associati e dei tesserati non associati
Gli associati e i tesserati sono tenuti:
all’osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione;
ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell’Associazione e/o derivanti dall’attività svolta;
ad osservare le norme e i regolamenti stabiliti dagli Enti di Promozione Sociale e dalle Discipline Associate cui l’Associazione è affiliata;
a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi sociali dell'Associazione e/o della Federazione sportiva e/o dell'Ente di Promozione sportiva cui l'Associazione aderisce;
gli associati sono inoltre tenuti a sostenere le attività e le finalità dell’Associazione.
Art. 7 – Perdita della qualifica di associato e di tesserato non associato
La qualifica di associato o di tesserato non associato, si perde per:
dimissioni;
scioglimento volontario dell’Associazione;
decesso;
revoca della tessera sociale a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo statuto;
sospensione, espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata dagli organi sociali dell’associazione, in conseguenza di gravi infrazioni alle norme e ai regolamenti dell’Associazione e degli Enti di Promozione Sociale e delle Discipline Associate cui l’Associazione è affiliata.
mancato rinnovo del tesseramento entro i termini previsti dagli organi sociali
Competente in merito alla revoca della tessera sociale, alla radiazione, sospensione o espulsione degli associati e dei tesserati non associati sono il Consiglio Direttivo dell'Associazione e dell'Ente di affiliazione cui l'Associazione aderisce. Contro le deliberazioni del Consiglio Direttivo si può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento è stato comunicato, all'assemblea sociale, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile. Contro le deliberazioni degli organi disciplinari dell'Ente cui l'associazione aderisce, si può ricorrere agli organi statutari competenti di tale Organismo, con le modalità previste dallo statuto dello stesso. In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, nessuno ha diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato
Art. 8 – Organi sociali
1 Sono organi dell’Associazione:
l'Assemblea;
l’Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
il Presidente;
il Vice Presidente;
l’Organo di controllo (ove obbligatorio);
2 I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
3 Quando previsto, può essere riconosciuto un compenso ai membri dell’Organo di controllo – ove nominato – ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
Art. 9 – L'Assemblea
1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell’Associazione “TREK & TALK”, ne determina le linee di politica associativa e gli obiettivi strategici e delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.
2 L’Assemblea è costituita da tutti gli associati, purché siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e siano in regola con il versamento della quota associativa.
3 Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.
4 L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all’Assemblea stessa.
5 L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio ed è convocata dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 30 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione.
6 Tale comunicazione deve essere inoltrata a mezzo lettera, pec o e-mail al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell’Associazione.
7 L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l’organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
8 Le riunioni dell’Assemblea si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
9 Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione.
10 L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento, nonché la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi
Art. 10 – Compiti dell'Assemblea
L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
nomina e revoca i componenti dell’Organo di amministrazione e, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, l’Organo di controllo;
nomina e revoca, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, ove previsto;
delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
delibera sull’esclusione degli associati;
delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.
Art. 11 – Assemblea ordinaria
1 L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto di voto, in proprio o in delega.
2 L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti degli associati presenti.
3 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti dell’Organo di amministrazione non hanno diritto di voto
Art. 12 – Assemblea straordinaria
L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno ⅔ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento, la fusione, la scissione e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ⅔ degli associati.
Art. 13 – L’Organo di Amministrazione
1 L’Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può, per gravi motivi, essere revocato con motivazione.
2 L’Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti compreso tra tre e sette, incluso il Presidente e Vicepresidente.
3 L’Organo di amministrazione dura in carica per quattro anni e i suoi componenti non possono svolgere più di tre mandati.
4 L’Organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge riservata all’assemblea. In particolare, tra gli altri compiti:
amministra l’Associazione,
attua le deliberazioni dell’assemblea,
predispone il bilancio di esercizio, e, ove previsto, il bilancio sociale, e li sottopone all’approvazione dell’Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio,
delibera in ordine agli atti e contratti inerenti alle attività associative,
cura la tenuta dei libri sociali obbligatori e le scritture di cui agli articoli 13,14, 15 e 17, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell’art. 13, comma 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
stabilisce i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
cura gli adempimenti connessi al deposito e alla pubblicazione dei bilanci, con le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti.
5 L’Assemblea nomina i componenti dell’Organo di amministrazione. Il Presidente è nominato dall’Organo di amministrazione tra i propri componenti. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate.
6 Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.
7 L'Organo di amministrazione è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti dell’organo di amministrazione.
8 La convocazione delle riunioni dell’Organo, contenente l’ordine del giorno nonché il luogo, la data e l’ora della riunione, deve essere inviata ai consiglieri, a mezzo posta elettronica almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione stessa.
9 L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
10 Le riunioni dell’Organo di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
11 Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Art. 14 – Il Presidente
1 Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti dei terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
2 Il Presidente:
ha il potere di stipulare, ottenute le necessarie autorizzazioni, contratti in nome e per conto dell’Associazione;
convoca e presiede l’Organo di amministrazione;
convoca e presiede l’Assemblea;
3 Il Presidente è individuato dall’Organo di Amministrazione tra i suoi membri e può essere riconfermato.
4 Il Presidente dura in carica quanto l’Organo di amministrazione, per quattro anni e non può svolgere più di tre mandati; il Presidente cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
5 Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente e dell’Organo di amministrazione.
6 Possono essere nominati uno o più Vice Presidenti dall’Organo di Amministrazione tra i suoi membri; Il Vice Presidente, in caso di necessità, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
Art. 15 – L’Organo di controllo
1 Quando obbligatorio ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l’Assemblea nomina un Organo di controllo, monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma 2 del codice civile. Si applica l’art. 2399 del codice civile.
2 L’Organo di controllo:
vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
vigila sull’adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
3 L’Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell’Associazione rilevante ai fini dell’espletamento del proprio mandato. L’Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
4 L’Organo di controllo può esercitare inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
Art. 16 – Revisione legale dei conti
1 Ove obbligatorio ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l’Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
2 L’incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all’Organo di controllo.
Art. 17 – Libri sociali
1 L’Associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
il libro degli associati tenuto a cura dell’organo di amministrazione;
il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea tenuto a cura dell’organo di amministrazione;
il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo (se previsto), e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;
il registro dei volontari, tenuto a cura dell’organo di amministrazione.
2 Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all’organo competente
Art. 18 – Patrimonio
1 Il patrimonio dell’Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili, materiali e immateriali pervenuti all’Associazione a qualsiasi titolo.
2 Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Art. 19 – Divieto di distribuzione degli utili
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
Art. 20 – Risorse economiche
L’Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei limiti e criteri di cui all'art. 6 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e relative disposizioni attuative.
Art. 21 – Bilancio di esercizio
1 L’Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
2 Il bilancio di esercizio è predisposto dall’Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale cui si riferisce il bilancio ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.
3 Il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla normativa vigente, deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’Associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa stessa.
4 L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, nella relazione di missione o, nell’ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.
Art. 22 – Bilancio sociale
Laddove ricorrano le condizioni di cui all’art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l’Associazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il bilancio sociale è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.
Art. 23 – Convenzioni
1 Le convenzioni tra l’Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono deliberate dall’Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’Associazione, quale suo legale rappresentante.
2 Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’Associazione
Art. 24 – Personale retribuito
1 L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
2 In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.
3 I rapporti tra l’associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’associazione.
Art. 25 – Volontari
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.
L’Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
Art. 26 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo
1 In caso di scioglimento dell’Associazione si applicano le vigenti disposizioni in materia contenute nel Codice civile e le disposizioni previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
2 In particolare, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità sportive, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.
3 L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.
Art. 27 – Disposizioni finali
1 Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i..; in subordine e in quanto compatibili con il Codice del Terzo settore, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e s.m.i. e quelle del Codice civile.